Consiglio Notarile
dei Distretti Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino
Articolo 5 Legge Notarile
Per partecipare al concorso unico nazionale che, una volta superato, da l’accesso al notariato è necessario aver fatto la pratica notarile per diciotto mesi.
Per richiedere l’iscrizione nel registro dei praticanti presso il Consiglio Notarile è necessaria la laurea in giurisprudenza o la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148.
La pratica si effettua, dopo l’iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaio del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaio stesso e con l’approvazione del Consiglio (in una delle sue riunioni svolte periodicamente).
Su richiesta dell’interessato, spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica.
Il notaio deve avere più di cinque anni di anzianità di servizio e massimo tre praticanti.
A seguito della avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti, ogni bimestre, deve essere presentato al consiglio notarile un certificato di frequenza rilasciato dal notaio e così fino al compimento dei diciotto mesi, regolarizzato con il bollo vigente.
Al termine della pratica il notaio rilascerà al praticante un certificato riepilogativo dei diciotto mesi, sempre in bollo, da presentare al consiglio notarile che lo restituirà all’interessato con il visto del presidente.
La durata della pratica può essere ridotta ad otto mesi per coloro che sono stati funzionari dell’ordine giudiziario almeno per un anno e per gli avvocati in esercizio da almeno un anno.
Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazioni per le professioni legali è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.
Per la pratica ridotta i certificati di frequenza da presentare al consiglio dovranno avere una cadenza mensile e non bimestrale come quelli per la pratica normale di diciotto mesi.
La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaio , anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto un mese, ove si tratti di pratica abbreviata.
Il praticante che intenda proseguire la pratica presso altro notaio dello stesso distretto, deve farne dichiarazione presso il consiglio notarile allegando il certificato di effettuata pratica nel periodo precedente e un certificato di accettazione del notaio presso cui vuole continuarla, entrambi i certificati devono essere rilasciati con il bollo vigente.
Nel caso in cui il nuovo notaio appartenga ad altro distretto, oltre alle disposizioni innanzi precisate occorre allegare anche la contromatrice della precedente iscrizione (in bollo) da richiedere al consiglio notarile.
Al praticante che non adempia nel termine di due mesi alle suindicate formalità, non sarà tenuto conto della pratica anteriormente compiuta.
Il Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 166, recante modifiche all’articolo 5 alla legge notarile, ha previsto che l’iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l’iscrizione all’ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall’iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata.